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Videoterminali: limiti e cautele...
Da quest’anno ci sono importanti novità per tutti i lavoratori che per almeno 20 ore alla settimana utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Con il decreto legislativo del 9 aprile 2008 a tutela della salute nei luoghi di lavoro, detto anche Testo unico sulla sicurezza, sono state definite con chiarezza le limitazioni imposte dalla legge all’uso di queste apparecchiature, con lo scopo di salvaguardare gli occhi e la vista, la postura e l’affaticamento mentale dei lavoratori... Da quest’anno ci sono importanti novità per tutti i lavoratori che per almeno 20 ore alla settimana utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Con il decreto legislativo del 9 aprile 2008 a tutela della salute nei luoghi di lavoro, detto anche Testo unico sulla sicurezza, sono state defi nite con chiarezza le limitazioni imposte dalla legge all’uso di queste apparecchiature, con lo scopo di salvaguardare gli occhi e la vista, la postura e l’affaticamento mentale dei lavoratori. Questa nuova normativa nazionale ricalca in gran parte le legge 626 del 1994 che a sua volta aveva recepito le indicazioni della Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990: prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali. Per quanto riguarda la parte relativa ai videoterminali del Testo unico del 2008, viene sottolineato che il lavoro prolungato davanti a uno schermo può comportare alcuni problemi dovuti allo stress psicofisico, all’affaticamento visivo e a una postura sbagliata: proprio per questo motivo sono previste alcune interruzioni durante le ore lavorative (mediante pause o cambiamento di attività) normalmente stabilite dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto aziendale. Nel caso in cui queste non siano indicate nei contratti, il decreto legislativo del 2008, in vigore dal 15 maggio, prevede che il lavoratore abbia diritto a una pausa di quindici minuti ogni due ore di lavoro continuativo davanti al videoterminale. L’interruzione è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e allo stesso tempo non è cumulabile in vista di una riduzione dell’orario complessivo. Obbligo del datore di lavoro è quello di valutare il rischio di ogni singolo dipendente e analizzare i posti di lavoro per verifi care che le condizioni siano adeguate. Per quanto riguarda il lavoratore sono previsti controlli sanitari periodici per valutare i rischi per la vista e per gli occhi e i rischi dell’apparato muscolo-scheletrico. A parte casi particolari in cui il medico competente, rilevando una inidoneità temporanea, stabilisce egli stesso la frequenza delle visite, in generale il decreto legislativo indica due possibilità, a seconda delle condizioni di salute e dell’età: nel primo caso i lavoratori, classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e i lavoratori sopra i 50 anni, devono sottoporsi a controllo ogni due anni, nel secondo caso, ovvero per tutti gli altri lavoratori considerati idonei, la visita è fissata ogni cinque anni. Nel caso in cui l’esito delle visite evidenzi la necessità di fornire ai lavoratori dispositivi speciali di correzione visiva (poiché non è possibile ricorrere a dispositivi normali), è lo stesso datore di lavoro a provvedere a sue spese all’acquisto. Tutte queste informazioni relative alla tutela fisica e mentale nei luoghi di lavoro devono essere fornite ai lavoratori dal datore di lavoro che deve anche assicurare loro una formazione adeguata. Per chi trasgredisce le norme prescritte dal decreto legislativo 81/2008 sono previste sanzioni, sia a carico del datore di lavoro sia del dirigente, che variano da tre a sei mesi di reclusione o un’ammenda da 2.000 a 10.000 euro, mentre nel caso del preposto la punizione si riduce all’arresto fino a due mesi e l’ammenda fino a 1.200 euro. Oltre a questa legge è comunque utile ricordare che tutti i lavoratori dell’U. E., indipendentemente dal tipo lavoro svolto, hanno diritto a sottoporsi ad una visita oculistica prima di iniziare il lavoro e a controlli periodici dopo l’assunzione. Con questi accertamenti si verifica l’idoneità della persona al lavoro al videoterminale e diagnosticare precocemente eventuali deficit visivi. |
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